Definizione agevolata 2018 – Come aderire

Parte la Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter”, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: rate fino a cinque anni senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. E’ possibile presentare la domanda entro il 30 aprile 2019.
L’art 3 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).

Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

· recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
· crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
· multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
· sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Rispetto alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”), il D.L. n. 119/2018 prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, e in particolare:

· un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 10 rate ripartite in 5 anni;
· un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 invece del 4,5% come previsto precedentemente.

Per usufruire della nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.

Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 31 luglio 2019.

Soggetti che rientrano nella Definizione agevolata 2018:

Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito:

· alla “prima rottamazione” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
· alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
Coloro, infatti, che non pagheranno le rate scadute entro il 7 dicembre non potranno più aderire alla Definizione agevolata 2018.

 

Come aderire:

Per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita dichiarazione di adesione:

· alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
· presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA-2018 debitamente compilato e firmato.

Attenzione:

· coloro che hanno già aderito alla “rottamazione-bis” e si metteranno in regola entro il 7 dicembre 2018 pagando l’importo delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, non dovranno presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di adesione in quanto saranno automaticamente ammessi ai benefici della “rottamazione-ter”.Consulta la sezione della Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione-bis”)
· coloro che, per effetto di precedenti pagamenti parziali, avessero già saldato gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, potranno beneficiare della “rottamazione-ter” e, quindi, dell’estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni e per interessi di mora, presentando la domanda di adesione, entro la medesima scadenza del 30 aprile 2019.

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-2018-/definizione-agevolata-2018-come-aderire/